Voci della Grande Guerra

Discorsi per la guerra Frase: #79

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AutoreOrlando, Vittorio Emanuele
Professione AutorePolitico, giurista
EditoreBiblioteca della rivista "L'Eloquenza"
LuogoRoma
Data1919
Genere TestualeDiscorsi
BibliotecaBiblioteca di Area Giuridico Politologica "Circolo Giuridico" Siena
N Pagine TotXVI, 287
N Pagine Pref16
N Pagine Txt287
Parti Gold1-17
Digitalizzato OrigNo
Rilevanza2/3
Copyright

Contenuto

Ella citò la legge francese, la legge russa e la legge inglese.

Voglio farle vedere come provvede la legge inglese del 1911.

Paragoniamo un caso previsto dal nostro progetto e un caso che il nostro progetto non prevede, e che la legge inglese prevede.

Nel paragrafo primo dell’atto del 1911 sui segreti d’ufficio (Official Secrets Act) è detto:

«Chiunque, a fine di recare danno alla sicurezza o agli interessi dello Stato (siamo al nostro articolo 3) si avvicina ad un luogo proibito secondo le norme di questa legge o si trattiene nelle vicinanze...

(l’espressione Luogo proibito per il paragrafo 3 non solo comprende qualunque opera di difesa, arsenali, fabbriche e via dicendo, ma può anche comprendere qualunque luogo, anche non appartenente alla Corona, dove siano costruiti o riparati materiali o strumenti di guerra, ecc., tutte le vie ferrate, strade, canali ed altri mezzi di comunicazione per mare e per terra)...

è punito con la reclusione non inferiore a tre anni e non superiore a sette».